[A] Sui casi in cui possono essere proposte domande giudiziali relative all’esecuzione dell’appalto pubblico in difetto dell’approvazione del collaudo e sull’onere della prova in materia di imputabilità del ritardo all’amministrazione per il mancato compimento del collaudo. [B] Sul momento in cui deve essere apposta la riserva ai fini della tempestività della medesima in relazione ai danni derivanti all’appaltatore dalla ritardata effettuazione del collaudo per colpa della p.a. in materia di appalto pubblico. [C] Sulla natura, sulle voci di danno risarcibili all’impresa e sul soggetto su cui ricade l’onere probatorio in materia di danno subito dall’appaltatore a seguito di ritardata approvazione del collaudo per colpa della stazione appaltante. [D] Sulla natura dei debiti, e sulla conseguente diversa disciplina degli interessi, sorti in capo alla stazione appaltante con riferimento, da un lato, alle somme versate dall’appaltatore per mantenere attive le polizze fideiussorie in caso di ritardo nel collaudo delle opere per colpa della p.a. e, dall’altro lato, al ritardato pagamento di uno stato di avanzamento lavori.
SENTENZA N. ****
[A] Per costante giurisprudenza, dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, condividendone il collegio i presupposti e le conclusioni, le domande relative all’esecuzione dell’appalto possono essere proposte anche in difetto di approvazione del collaudo, ove la stazione appaltante abbia fatto decorrere per il compimento...